tutela e sostegno

La diffusione della cultura della legalità, la prevenzione di condotte illegali e corruttive, l’assistenza alle vittime dell’usura e del racket, la difesa dei diritti del consumatore e del cittadino.

Collaborare con altre Organizzazioni di volontariato, Enti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare o coordinare azioni di cooperazione e solidarietà internazionale attinenti alle finalità dell’Associazione

tutela del danno

.  L’Associazione individua professionisti specializzati nella Tutela del Danno alla Salute e/o all’Ambiente e/o nella Sicurezza nel Mondo del Lavoro, onde offrire agli associati un idoneo servizio per la disamina e la valutazione del Danno alla Salute e/o all’Ambiente subito, nonché un idoneo servizio per garantire la giusta assistenza, stragiudiziale e giudiziaria, per ottenere la più equa reintegrazione del diritto leso o compromesso.  L’Associazione, attraverso un proprio Comitato Tecnico-Scientifico, costituito da medici, medici specializzati in medicina legale e delle assicurazioni, tecnici dell’ambiente, avvocati ed esperti in sicurezza sul lavoro, esaminerà e valuterà i casi che saranno sottoposti all’Associazione, per definire la concreta fattibilità di un’azione risarcitoria.   L’Associazione accrediterà Studi Legali altamente specializzati nel campo della Tutela del Danno alla Salute e/o all’Ambiente, onde offrire agli associati, nelle opportune sedi, rappresentanza, assistenza e difesa per ottenere la più equa reintegrazione del diritto leso o compromesso.  

Tuteliamo e diamo assistenza a tutte le persone vittime di "DANNO" derivante da RESPONSABILITA' CIVILE E/O RESPONSABILITA' PENALE 

RESPONSABILITA' CIVILE E RESPONSABILITA' PENALE NEL DANNO ALLA PERSONA

Il danno biologico è la lesione dell'integrità fisica e psichica del soggetto, medicalmente accertabile e risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Trattasi cioè di fattispecie totalmente indipendente dalla capacità produttiva del danneggiato.  Nell'ambito del danno biologico rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale, cioè il danno estetico, il danno alla vita di relazione, consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni della vita di relazione dovute all'evento dannoso, nonché il danno alla sfera sessuale e la riduzione della capacità lavorativa generica.

Il danno patrimoniale è quello arrecato dalla lesione alla sfera patrimoniale del danneggiato. Tale fattispecie si configura quando la lesione alla persona oltre che menomarne l'integrità psico-fisica, cioè a procurarle un danno biologico, ed a perturbarne lo stato d'animo, cioè a cagionarle un danno morale, incida altresì sulla sfera patrimoniale della persona danneggiata, provocandole un danno economico.

Il danno morale è rappresentato dalle sofferenze psichiche, dalle ansie e dal patema d'animo conseguenti alle lesioni subiti. Tale danno è individuabile anche nelle ipotesi di ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito. Si ha infatti diritto al danno morale solo se le lesioni subite siano la conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale e la responsabilità dell'autore materiale del fatto sia provata.

tuale, cioè il danno estetico, il danno alla vita di relazione, consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni della vita di relazione dovute all'evento dannoso, nonché il danno alla sfera sessuale e la riduzione della capacità lavorativa generica.

Il danno patrimoniale è quello arrecato dalla lesione alla sfera patrimoniale del danneggiato. Tale fattispecie si configura quando la lesione alla persona oltre che menomarne l'integrità psico-fisica, cioè a procurarle un danno biologico, ed a perturbarne lo stato d'animo, cioè a cagionarle un danno morale, incida altresì sulla sfera patrimoniale della persona danneggiata, provocandole un danno economico.

Il danno morale è rappresentato dalle sofferenze psichiche, dalle ansie e dal patema d'animo conseguenti alle lesioni subiti. Tale danno è individuabile anche nelle ipotesi di ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito. Si ha infatti diritto al danno morale solo se le lesioni subite siano la conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale e la responsabilità dell'autore materiale del fatto sia provata.